DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE
Art.1 - Denominazione - sede - durata
E' costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sotto la denominazione: "Società Italiana di Ricerca Pediatrica - ONLUS", in acronimo "SIRP-ONLUS" con sede in Milano alla Via Agnello, 18. La sede potrà essere variata in qualsiasi momento con delibera dal Consiglio Direttivo. La durata è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà, dagli associati, essere prorogata a norma di legge.
Art. 2 - Oggetto sociale
L'associazione non ha fini di lucro e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nell'ambito delle seguenti attività legate alla Pediatria ed alla protezione della salute dell’uomo in età evolutiva:
a) Assistenza Sociale e socio-sanitaria da effettuarsi nei confronti dell’infanzia e degli adolescenti;
b) Formazione ed Istruzione nei confronti di persone in età evolutiva svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
c) Erogazioni gratuite in denaro e sovvenzionamenti con utilizzo di somme provenienti dalla Gestione Patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, nei confronti ed a favore di Enti senza Scopo di Lucro che operano prevalentemente nei settori indicati all’art. 10 comma 1 lettera a) D.Lgs. 460/97 per la realizzazione diretta di progetti ad utilità sociale, diretti principalmente alle attività di cui sopra. Nell’ambito delle attività di cui sopra l’Associazione potrà effettuare le seguenti azioni operative di natura accessoria connessa:
Art. 3 - Associati
Gli associati si distinguono in:
Soci Fondatori sono i firmatari dell'atto costitutivo della Società stipulato in Roma il 10 ottobre 2007.
Soci Ordinari sono ricercatori che abbiano svolto significativa e documentata attività di ricerca scientifica di interesse pediatrico, intesa quale ricerca, di base o applicata, con effetti significativi sulle conoscenze riguardanti la protezione e la cura della salute in età evolutiva.
Soci Ordinari possono essere laureati in medicina e chirurgia con o senza specializzazione in pediatria ovvero essere in possesso di altre lauree o lauree specialistiche.
Soci Sostenitori possono essere tutti coloro che non siano in possesso dei requisiti sopra indicati, purchè abbiano fatto espressa richiesta all’ Associazione comprovando un effettivo interesse a partecipare alle attività indicate all’articolo 2) con azioni effettive di sostenimento.
Soci Junior hanno età inferiore a 35 anni e sono documentatamente impegnati in attività di formazione alla ricerca scientifica di interesse pediatrico. Al compimento del 35° anno i Soci Junior possono, a domanda, assumere lo stato di Soci Ordinari a seguito di decisione motivata del Consiglio Direttivo.
Soci Affiliati Junior sono iscritti alle Scuole di Specializzazione in Pediatria e Neuropsichiatria Infantile, e sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Soci Corrispondenti sono ricercatori italiani o stranieri appartenenti ad altre Società Scientifiche che intrattengono rapporti di proficua collaborazione con l'Associazione.
Soci Onorari sono cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze nella ricerca scientifica di interesse pediatrico.
I criteri per stabilire le procedure e la verifica dei requisiti richiesti per la definizione delle qualifiche dei Soci e l’accettazione degli stessi, sono stabiliti dal Regolamento dell'Associazione. Le qualifiche di Socio Fondatore, Ordinario, Junior e Sostenitore implicano il pagamento della quota associativa annuale. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci in regola con i versamenti delle quote associative dovute. Si prevede espressamente l'impossibilità di partecipazione alla vita associativa dell'associazione in maniera temporanea. Vige tra i soci di tutte le categorie una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Art. 4 - Quote sociali e gestione dei Soci.
L'ammontare della quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo. Per i Soci Junior può essere fissata una quota differenziata. I Soci che non avranno presentato per iscritto alla Segreteria le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La qualità di Socio si perde per dimissioni o morosità protrattasi per tre anni consecutivi. Il Socio può essere espulso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo per gravi motivi inerenti il suo comportamento; la delibera deve essere portata a conoscenza dell'associato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario. I Soci che non siano in regola con il pagamento della quota associativa da oltre un anno, ricevono notizia della morosità dal Tesoriere. E' diritto dei Soci essere costantemente informati sulle attività del Consiglio Direttivo e più in generale della Società, attraverso una rete informativa di tipo telematico. La partecipazione sociale è intrasmissibile. I soci uscenti ovvero i loro aventi causa non possono vantare diritti sul Patrimonio Sociale.
Art. 5 - Organi
Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei revisori dei Conti; le Commissioni permanenti.
Art. 6 - l'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci in regola con il pagamento delle quote associative. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega da un socio in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea provvede a: - eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, gli altri componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti. Tali elezioni sono a scrutinio segreto , con modalità fissate dal regolamento e che comunque garantiscano completezza e trasparenza nelle informazioni e nei meccanismi di proposizione delle candidature nonché segretezza del voto; - approvare le linee generali dell'attività dell'Associazione con conseguente mandato attuativo al Consiglio Direttivo; - approvare la relazione annuale del Presidente e quella del Tesoriere; - approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo dove viene rappresentato il rendiconto economico e Finanziario dell'anno; - approvare i Regolamenti dell'Associazione; - prendere decisioni su ogni questione sottoposta dal Presidente o da almeno dieci Soci anche al di fuori dell'ordine del giorno prestabilito dal Presidente. L'Assemblea può delegare al Consiglio Direttivo specifiche funzioni, definendo contenuti e tempi della delega. L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta l'anno e anche in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 dei Soci ovvero su delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In assenza del Presidente è presieduta dal Vice-Presidente ovvero da uno dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni vengono assunte, qualunque sia il numero dei soci presenti, almeno con la metà più uno dei Voti rappresentati in Assemblea. Per le decisioni aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione o modifiche di statuto, si fa riferimento a quanto stabilito agli articoli 19 e 18. Le norme per il funzionamento dell'Assemblea e per le elezioni delle cariche sociali sono stabilite dal Regolamento dell'Associazione. Le disposizioni e le norme per il Funzionamento dell'assemblea dei soci, nonché per i poteri ad essa da riservare devono essere conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa fiscale ed in particolar modo all'art. 148 8° comma lettera e) DPR 917/86 e succ.mod.
Art. 7 - Il Presidente
Il Presidente è eletto per tre anni e non è immediatamente rieleggibile. Per un anno successivo al termine del proprio mandato il Presidente è parte del Consiglio Direttivo quale Past-President. Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Egli è responsabile delle convocazioni e stabilisce gli ordini del giorno ai sensi degli artt. 6 e 8. Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutte le sedi. A lui compete la rappresentanza e la firma dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Le obbligazioni assunte dal Presidente, in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano personalmente e solidalmente tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; nei casi d'urgenza egli può esercitare tutti i poteri che competono al Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva. Egli può delegare specifiche funzioni di rappresentanza al Vice-Presidente o altri componenti il Consiglio Direttivo. In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente e possono protrarsi fino al termine del mandato previsto per il Presidente. In caso di assenza, impedimento o dimissioni sia del Presidente che del Vice-Presidente le funzioni sono assunte dal più anziano fra i componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da:
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti con mandati triennali e non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, gli succederà il Candidato che tra i non eletti nella precedente elezione ha riportato il maggior numero di voti. Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni attinenti le attività dell'Associazione in adempimento ai mandati generali ricevuti dall'Assemblea dei Soci e nel quadro degli scopi e azioni di cui all'art. 2. Il Consiglio Direttivo svolge le funzioni specificamente indicate agli artt. 3, 4,11,12, 14, 16, 17. Esso procede:
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto alla convocazione se ne è fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno quattro volte l'anno. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità dei voti la decisione è determinata dal voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo hanno validità anche se avvengono per via telematica con modalità che garantiscono la collegialità e la continuità della interazione fra i partecipanti per l'intero arco di durata della riunione. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro, con eventuale documento telematico allegato, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9 - Il Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività. Egli è responsabile della redazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario cura le interazioni tra i Soci, gli Organi dell'Associazione, le Commissioni, nonché i rapporti fra gli Organi dell'Associazione e i responsabili delle attività deputate alla comunicazione (attività editoriali e sito web). Il Segretario può avvalersi della collaborazione di un ufficio di Segreteria permanente e di un segretario amministrativo responsabile degli atti, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo. In tal caso il Segretario predispone il relativo bilancio annuale che è approvato dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione contabile e Finanziaria dell'Associazione, in adempimento alle decisioni assunte, per i rispettivi ambiti di competenza, dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo, dal Presidente.
Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti, in numero di due, sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni. Essi costituiscono il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo può stabilire un compenso per i Revisori dei Conti. Al Collegio dei Revisori dei Conti compete:
Art. 12 - Le Commissioni
Sono attive le seguenti Commissioni permanenti:
I Membri e il Coordinatore delle Commissioni permanenti sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, con mandati triennali e rinnovabili. I Coordinatori delle Commissioni permanenti sono scelti fra i Soci Ordinari. Le Commissioni permanenti svolgono le funzioni corrispondenti ai rispettivi ambiti di competenza in attuazione dei mandati ricevuti dal Consiglio Direttivo e in attuazione delle linee generali fissate dagli obiettivi statutari di cui all'art. 2 e dalle determinazioni dell'Assemblea dei Soci. Le Commissioni permanenti propongono al Consiglio Direttivo iniziative e programmi nei rispettivi ambiti di competenza. I Coordinatori delle Commissioni permanenti relazionano, almeno una volta al semestre, al Consiglio Direttivo sull'attività svolta. Essi interagiscono stabilmente con il Presidente nella gestione ordinaria delle attività societarie in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. La Commissione permanente per la comunicazione, tra l'altro, cura la comunicazione attraverso il sito web della Società e collabora con il Presidente nella organizzazione e gestione dei rapporti dell'Associazione con i media. Il Consiglio Direttivo, per assicurare la migliore efficienza operativa, può costituire Commissioni non permanenti per specifiche attività, indicandone gli obiettivi specifici, la dimensione, l'ambito di lavoro, l'eventuale impegno finanziario e il termine. Il Consiglio Direttivo designa il Coordinatore delle Commissioni non permanenti che può essere scelto fra i Soci ovvero essere esterno esperto della materia. Per ciascuna Commissione il Consiglio Direttivo definisce l'impegno finanziario all'interno del quale il Coordinatore della Commissione e il Tesoriere operano per le rispettive competenze. La dimensione di ciascuna Commissione è fissata dal Consiglio Direttivo e comunque non può superare il numero di dieci membri incluso il Coordinatore.
Art. 13 - Il Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione "Società Italiana di Ricerca Pediatrica - ONLUS", in acronimo "SIRP-ONLUS";
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'associazione "Società Italiana di Ricerca Pediatrica - ONLUS", in acronimo "SIRP-ONLUS" sono costituite:
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio composto dallo stato Patrimoniale e dal rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione così come anche stabiliti all'art. 10 comma 6 D.Lgs. 4/12/97 n.460 e succ. mod. nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 14 - Rapporti con altre Società Scientifiche
L'Associazione può far parte di Organizzazioni scientifiche internazionali, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Può altresì prendere parte a manifestazioni o Congressi internazionali a mezzo anche di Comitati rappresentativi formati da uno o più delegati. La nomina di questi delegati ufficiali è fatta di volta in volta dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. L'Associazione stabilisce di norma rapporti di proficua collaborazione con le Società Scientifiche in senso lato in ambito nazionale e in particolare con le Società Scientifiche di area pediatrica. Essa può stabilire rapporti di tipo federativo con deliberazioni approvate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Rapporti di speciale intensità e continuità sono stabiliti dall'Associazione con la Federazione Italiana delle Associazioni e Società Scientifiche dell'Area Pediatrica (FIARPED), con la Società Italiana di Pediatria e le Società Nazionali a essa affiliate, inclusa la possibilità di scambi paritetici nella partecipazione alle riunioni di Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Art. 15 - Rapporti con Fondazioni
L'Associazione può partecipare a Fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato e senza scopi di lucro, che perseguano le seguenti finalità istituzionali:
- difendere i diritti degli individui in età evolutiva, quali sono sanciti dalla "Dichiarazione per i diritti del fanciullo" approvata dall'ONU il 20/11/1989 e ratificata dal Parlamento Italiano nel 1991;
- tutelare la salute fisica e mentale degli individui nella età della crescita e dello sviluppo, dal concepimento alla nascita e fino al diciottesimo anno di età;
- promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica nazionale al fine di sviluppare la cooperazione e la sinergia tra questa e la Fondazione per gli scopi della Fondazione medesima e dell'Associazione;
- promuovere l'attività di ricerca scientifica finalizzata al perseguimento degli scopi e delle azioni di cui all'art. 2 del presente statuto.
Art. 16 - Congressi
L'Associazione promuove manifestazioni congressuali che possono essere di utilità per il raggiungimento degli scopi sociali. I "Congressi della Società Italiana di Ricerca Pediatrica" sono organizzati dal Consiglio Direttivo. Essi possono essere organizzati anche in collaborazione con altre Società Scientifiche.
Art. 17 - Attività editoriali e di comunicazione.
L'Associazione può gestire attività divulgative ed editoriali che siano in linea con gli scopi e le azioni di cui all'art. 2, affidandone la stampa e la gestione per i contenuti non scientifici a soggetti specializzati. Le decisioni sull'avvio delle pubblicazioni e sulla politica generale per gli aspetti scientifici e di contenuto sono assunte dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Le decisioni relative alla stampa, gli affidamenti e l'amministrazione sono assunte dal Consiglio Direttivo. Le pubblicazioni possono essere definite "Organo Ufficiale dell'Associazione" per decisione dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Ciascuna pubblicazione può avere una versione on line. Possono anche essere gestite pubblicazioni senza la versione a stampa ma esclusivamente in versione telematica, con modalità analoghe a quelle stabilite per i periodici a stampa nel presente articolo. Tutte le attività editoriali dell'Associazione possono essere svolte in collaborazione con altre Società Scientifiche per decisione dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina per ciascun periodico un Direttore con mandato quinquennale e non rieleggibile. Le modalità per la nomina del Direttore e del Comitato di redazione sono stabilite nel regolamento dell'Associazione. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'Associazione gestisce un sito web quale strumento per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2. Il sito web, in versione inglese e italiana, ha un Direttore responsabile e un Comitato di redazione costituito da cinque Soci e dal Presidente della Commissione permanente per la comunicazione. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore e i membri del Comitato di redazione e affida a soggetto esterno la gestione del sito per gli aspetti tecnici, grafici,comunicativi con l'obiettivo di favorire al massimo la interattività. Il sito comprende una sezione con accesso riservato ai Soci.
Art. 18 - Modifiche allo Statuto
Ogni proposta di modifica dello Statuto deve pervenire al Segretario almeno tre mesi prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci da parte di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo discute le proposte di modifica e può esprimere sulle stesse un parere comunque non vincolante rispetto al successivo iter. La proposta va comunicata ai Soci aventi diritto di voto almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea stessa. L'Assemblea che deve deliberare modifiche statutarie, è valida in prima convocazione in presenza della maggioranza degli aventi diritto, e in seconda convocazione, da tenersi anche solo dopo un'ora dalla prima, con la presenza di almeno il 10% dei Soci aventi diritto. Le deliberazioni su modifiche statutarie da parte dell'Assemblea sono valide se approvate con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validi espressi dai presenti.
Art. 19 - Scioglimento della Società
Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto. L'Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento della ONLUS, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Art. 20 - Norme Transitorie Per quanto riguarda le norme transitorie presenti nel precedente statuto approvato dall'assemblea dei soci del giorno 11 luglio 2008, rimangono in vigore, in quanto non ancora spirati i relativi termini, i seguenti accordi: a) in prima applicazione i quattro Consiglieri eletti con il maggior numero di voti restano in carica quattro anni; b) in prima applicazione le Commissioni permanenti di cui all'art. 12, con i rispettivi Coordinatori, durano in carica due anni e possono essere confermate con mandati triennali;